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Ordinanza — n. 39609/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's early release appeal due to irrebuttable conviction and poor conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39609/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Paride De Rosa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance had rejected his request for early release because of his irrebuttable conviction for an association offense and his irregular conduct during the prison terms in question. The court found the appellant's arguments generic and failed to address the Tribunal's logical reasoning regarding his lack of educational participation.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: The Court holds that an appeal against a surveillance tribunal's rejection of early release is inadmissible if the grounds are generic and do not effectively challenge the logical assessment of the prisoner's conduct and irrebuttable conviction.

Parole chiave

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early release appeal irrebuttable conviction prisoner conduct inadmissible appeal surveillance tribunal association offense court costs liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis cod. pen.
Art. 606 c.p.p.
art. 416-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA PARIDE nato a MUGNANO DI NAPOLI il 29/04/1965 avverso l'ordinanza del 11/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; (6)

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Paride De Rosa è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha confermato la reiezione della richiesta di liberazione anticipata avanzata dall'odierno ricorrente in ragione della sua condanna irrevocabile per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. sino al 12 giugno 2012 (data della sentenza di primo grado), nonché per la sua irregolare condotta nel corso dei semestri di carcerazione oggetto della istanza;

Rilevato che il provvedimento impugnato ha evidenziato che, come emerso dalla relazione comportamentale trasmessa dal carcere, nel corso di tali semestri il detenuto non aveva dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione in ragione della sua irregolare condotta ed alla luce del reato associativo sopra indicato; Rilevato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, non si confrontano con il ragionamento, non manifestamente illogico, svolto dal Tribunale di sorveglianza per respingere il suo reclamo e tendono, in realtà, ad una inammissibile differente valutazione degli elementi processuali;

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2