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Ordinanza — n. 39608/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for alternative measure due to applicant's irreperibility and lack of residency stability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39608/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the applicant to pay procedural costs and a fine. The applicant sought an alternative measure but failed to demonstrate the necessary residency stability and permanent residence required for such a benefit. The court ruled that the applicant's history of temporary accommodation confirmed their irreperibility, making the measure incompatible with the institution's goals.

Regesto Legislator

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Art. 188 c.p.s.; Art. 189 c.p.s.: The granting of an alternative measure presupposes the subject's reperibility for reintegration purposes; therefore, a situation of irreperibility is incompatible with the institution, and no statutory obligation exists for the Tribunal to remit the decision for further investigation.

Parole chiave

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alternative measure irreperibility residency stability reintegration goals inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende ripristino dello statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

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Art. 188 c.p.s.
Art. 189 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 20479 del 12/02/2013, Hamidovic
Sez. 1, Sentenza n. 20479 del 12/02/2013, Hamidovic, Rv.
Sez. 1 n. 1676 del 6/3/2000, Omari
256079; Sez. 1 n. 1676 del 6/3/2000, Omari, Rv.
Sez. 7, n. 27534 de/ 10/07/2025, Tenca
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENSEMLALI ABDELKEBIR nato il 19/08/1985 avverso l'ordinanza del 04/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Abdelkebir Bensemlali ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo il quale la concessione di una misura alternativa presuppone la reperibilità del soggetto per la realizzazione dei fini della risocializzazione, talchè la situazione di irreperibilità è incompatibile con la struttura dell'istituto in esame (cfr.

Sez. 1, Sentenza n. 20479 del 12/02/2013, Hamidovic, Rv. 256079; Sez. 1 n. 1676 del 6/3/2000, Omari, Rv. 215819); - né esiste alcun obbligo normativo per il Tribunale di disporre il rinvio della decisione (cfr., da ultimo, Sez. 7, n. 27534 de/ 10/07/2025, Tenca, n.m.), ed anzi, la stessa deduzione contenuta in ricorso, secondo cui il ricorrente era stato ospitato fino al 25 febbraio 2025 presso una struttura di accoglienza, è un'ulteriore conferma della mancanza nel ricorrente di una stabilità di residenza e di radicamento nel territorio, che sono i presupposti necessari perché il Tribunale possa effettuare utilmente l'attività istruttoria necessaria alla eventuale concessione del beneficio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il preyide