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Ordinanza — n. 39607/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to repetitive arguments lacking specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39607/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Palmeri and Cataurello inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged a second-instance conviction for environmental crimes, arguing the lower court lacked motivation and misapplied sentencing guidelines. The court rejected these claims because the arguments merely repeated the second-instance dissent without providing a specific legal critique or addressing the factual basis established by public officials.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals that merely reproduce the grounds of the second-instance judgment with assertive expressions of disagreement, without presenting a specific critique of the decision or addressing the arguments used to reject the appeal, are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals repetitive arguments lack of specific critique second instance review court costs award divieto di dissimulare il proprio viso reati contro la volontà popolare reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
artt. 110 cod. pen
Esaminati i ricorsi proposti avverso la sentenza del 22/01/2025, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna di Andrea Amedeo Palmeri e Lucio Mario Cataurello alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PALMERI ANDREA AMEDEO nato a GELA il 22/10/2001 CATAURELLO LUCIO MARIO nato a GELA il 05/07/2001 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminati i ricorsi proposti avverso la sentenza del 22/01/2025, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna di Andrea Amedeo Palmeri e Lucio Mario Cataurello alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 5-bis I.n. 152/75 Ritenuto che nei ricorsi dai contenuti del tutto sovrapponibili, con il primo motivo, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che le censure si risolvono in apodittiche affermazioni di mero dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti e all'identificazione degli imputati, basata su dichiarazioni circostanziate di pubblici ufficiali in servizio; che con il secondo motivo si ripropone una richiesta di riqualificazione della condotta deducendo argomenti già vagliati dalla Corte territoriale; che parimenti il terzo e quarto motivo ripropongono censure di merito sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e sulla commisurazione della pena, che già sono state esaminate alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, senza confrontarsi con gli argomenti articolati dalla Corte territoriale ed esprimendo affermazioni di mero dissenso; che «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01) Per queste ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 202