Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39606/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the appointed lawyer lacked national thematic bar registration for court representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39606/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's lawyer, Alessandro Tuvoni, was not registered in the national thematic bar registry required for representation before the Supreme Court. Although the underlying conviction for the offense under Article 660 of the Penal Code was not contested, the procedural defect regarding the lawyer's qualification rendered the appeal void. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the counsel presenting it lacks the requisite qualification to appear before the court as mandated by the national thematic bar registry.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lawyer qualification requirement national thematic bar registry procedural defect court representation authority cancellazione dall'albo avvocati difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
art. 660 cod. pen
Esaminato il ricorso per cassazione, come così correttamente riqualificato l'atto di appello, proposto nell'interesse di Mario Castangia avverso la sentenza in data 28/05/2024, con la quale il Tribunale di Nuoro ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTANGIA MARIO nato a ORGOSOLO il 05/08/1956 avverso la sentenza del 28/05/2024 del TRIBUNALE di NUOROudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA T6In1A;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso per cassazione, come così correttamente riqualificato l'atto di appello, proposto nell'interesse di Mario Castangia avverso la sentenza in data 28/05/2024, con la quale il Tribunale di Nuoro ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di euro 500,00 di ammenda; Ritenuto che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. Alessandro Tuvoni, che, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione, non risultava inserito nell'albo tematico nazionale gestito dal Consiglio Nazionale Forense come avvocato abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Ritenuto che, pur prescindendo dai profili di inammissibilità del ricorso centrato esclusivamente su censure di merito inammissibili con riguardo ai profili deducibili con il mezzo, l'impugnazione proposta dall'avv. Alessandro Tuvoni, risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il Consigliere estensore I