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Ordinanza — n. 39604/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of unified intent in separate fraud and extortion crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39604/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Vincenzo Oliva's cassation appeal inadmissible, ruling that his arguments regarding a unified intent were manifestly unfounded. The appeal challenged a decision by the Naples execution court concerning multiple fraud and extortion offenses committed five months apart in different locations via telephone. The court held that the temporal distance, geographical separation, and opportunistic nature of the crimes justified the lower court's finding that the later offense could not have been programmed at the time of the first.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When crimes of fraud and extortion occur at different times and places with opportunistic conduct, the absence of a unified intent is legally sound, rendering appeals challenging this factual assessment inadmissible.

Parole chiave

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unified intent fraud and extortion cassation appeal inadmissibility temporal distance geographical separation executive judgment reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVA VINCENZO nato a NAPOLI il 16/08/1985 avverso l'ordinanza del 19/05/2025 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Vincenzo Oliva ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato inintestazione Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che distanza temporale, diversità dei luoghi di commissione, diversità dei titoli di reato sono indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria in presenza dei quali non è manifestamente illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che, in una situazione di reati di truffa e di estorsione commessi a distanza di cinque mesi ed in contesti territoriali diversi, e, per di più, per la tipologia di condotta (truffe o minacce telefoniche) descritta in ricorso, caratterizzati anche da una certa componente di estemporaneità, dipendendo dalle occasioni di reato, ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato il successivo non potesse essere stato programmato "almeno nelle sue linee essenziali";

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il pres en