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Ordinanza — n. 39602/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to preclusive effect of prior judgment excluding crime continuation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39602/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Tolomelli's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Tolomelli argued that the execution judge erred by rejecting his request to recognize crime continuation under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the prior judgment explicitly excluding continuation between an associative crime and another offense creates a preclusive bar that extends to all connected offenses, preventing the execution judge from recognizing such a link.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The preclusive effect of a prior judgment excluding the continuation of crimes extends to all crimes connected to the excluded offenses, thereby barring the execution judge from recognizing such a continuation.

Parole chiave

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crime continuation associative crime preclusive effect judgment bar execution phase Criminal Procedure Code inadmissibility appeal reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso di Vincenzo Tolomelli, con il quale egli denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione nel respingere la sua richiesta ex art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso di Vincenzo Tolomelli, con il quale egli denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione nel respingere la sua richiesta ex art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, Rv. 271401 - 01
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOLOMELLI VINCENZO nato a NAPOLI il 14/09/1987 avverso l'ordinanza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Vincenzo Tolomelli, con il quale egli denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione nel respingere la sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha correttamente respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati accertati con le tre sentenze indicate nella istanza, dando rilievo al fatto che la continuazione era stata esclusa dal giudice della cognizione;

Rilevato, al riguardo, che il disconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione tra un reato associativo, oggetto di separata condanna, ed altro reato impedisce al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione tra quel reato associativo e altri reati già unificati in continuazione con quello per il quale il giudice della cognizione ha negato detto vincolo rispetto alla ipotesi associativa; pertanto, l'efficacia preclusiva del giudicato sull'esclusione della continuazione tra due reati si estende a tutti i reati ad essi, rispettivamente, connessi (Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, Rv. 271401 - 01);

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2