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Ordinanza — n. 39601/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution order due to lack of criminal continuity between distinct crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39601/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marian Patulea's appeal against the execution order inadmissible. The court found that the contested order correctly rejected criminal continuity because the crimes occurred at different times, places, and with different natures, indicating separate criminal resolutions. Consequently, the court ruled that no leniency institutions applied and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Criminal continuity requires proof of premeditation linking crimes, which is absent when temporal distance, differing natures, and separate locations demonstrate autonomous criminal resolutions.

Parole chiave

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criminal continuity premeditation requirement autonomous criminal resolutions execution order appeal procedural inadmissibility incapacità di lavoro perdita dell'impiego causata ricorso del personale

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATULEA MARIAN nato il 14/09/1986 avverso l'ordinanza del 09/06/2025 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Marian Patulea è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo tenuto conto della distanza temporale tra di essi, della loro parziale differente natura e dei diversi luoghi di consumazione.

In tale contesto i reati commessi sono riconducibili, quindi, ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 20