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Ordinanza — n. 39600/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of continuity between drug offenses due to time and place differences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39600/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Pontrelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court correctly applied legal principles regarding the continuity of crimes, finding that the significant time gap, different locations, and distinct execution methods between the two drug offenses proved they were independent criminal resolutions. Consequently, the court ruled that no circumstances existed to justify applying leniency institutions based on a continuous criminal intent.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The continuity of crimes requires a continuous criminal intent, which is absent when offenses occur at different times, places, and contexts, rendering them independent resolutions not eligible for leniency.

Parole chiave

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continuity of crimes drug offenses criminal intent inadmissible appeal leniency institutions Corte di Cassazione autonomous resolutions violazione del divieto di sosta

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTRELLI ANGELO nato a MARTINA FRANCA il 08/02/1963 avverso l'ordinanza del 24/04/2025 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Angelo Pontrelli è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato in materia di stupefacenti, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (sempre della stessa specie) tenuto conto della distanza temporale tra di essi (di oltre un mese), dei diversi luoghi di consumazione, delle diverse modalità e contesti in cui essi si sono verificati e della circostanza che solo il primo era stato perpetrato con concorrenti.

In tale contesto i reati commessi sono riconducibili, quindi, ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre