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Ordinanza — n. 39598/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution order due to lack of criminal continuity between distant crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39598/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Olinto Bonalumi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the contested execution order correctly applied legal principles regarding criminal continuity, noting the 14-year gap and different locations between the offenses. Consequently, the judge determined the crimes were autonomous acts reflecting a persistent criminal will rather than a continuous plan.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: Criminal continuity requires a temporal proximity and a unified criminal plan, which is absent when offenses are separated by decades and executed in different locations, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal continuity autonomous criminal resolutions execution order appeal temporal distance inadmissible appeal permessi di lavoro attività lucrativa non autorizzata migrazione professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONALUMI OLINTO nato a FOGGIA il 20/06/1959 avverso l'ordinanza del 28/05/2025 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Olinto Bonalunni è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo tenuto conto della distanza temporale tra di essi (14 anni), dei diversi luoghi di consumazione, delle diverse modalità di esecuzione e della non coincidenza dei concorrenti in dette violazioni di legge.

In tale contesto i reati commessi sono riconducibili, quindi, ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 20