Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39596/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39596/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39596/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMKWU SAMUEL nato il 27/04/1993 avverso l'ordinanza del 21/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 21/05/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha respinto l'istanza di semilibertà avanzata da Sannuel Dumkwu e ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva; Ritenuto che vengono dedotti il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione; che le censure deducono meri argomenti di fatto e richiedono una rivalutazione del giudizio negativo sulle condotte del condannato, sugli esiti delle attività di osservazione e sull'adeguatezza delle proposte trattamentali; che le censure si limitano a riproporre i medesimi elementi ed argomenti dedotti dinanzi al giudice di merito e lamentano che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto apprezzare diversamente la disponibilità all'accoglienza delle associazioni alle quali il condannato si era rivolto, genericamente sostenendo anche che si sarebbe potuto procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori; che tutti gli elementi sono stati vagliati, invece, con completezza dal Tribunale di sorveglianza nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39596/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 21/05/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha respinto l'istanza di semilibertà avanzata da Sannuel Dumkwu e ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva; Ritenuto che vengono dedotti il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione; che le censure deducono meri argomenti di fatto e richiedono una rivalutazione del giudizio negativo sulle condotte del condannato, sugli esiti delle attività di osservazione e sull'adeguatezza delle proposte trattamentali; che le censure si limitano a riproporre i medesimi elementi ed argomenti dedotti dinanzi al giudice di merito e lamentano che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto apprezzare diversamente la disponibilità all'accoglienza delle associazioni alle quali il condannato si era rivolto, genericamente sostenendo anche che si sarebbe potuto procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori; che tutti gli elementi sono stati vagliati, invece, con completezza dal Tribunale di sorveglianza nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali misura sostitutiva della detenzione censure procedurali supplemento per l'integrazione condono delle spese procedurali assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMKWU SAMUEL nato il 27/04/1993 avverso l'ordinanza del 21/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 21/05/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha respinto l'istanza di semilibertà avanzata da Sannuel Dumkwu e ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva; Ritenuto che vengono dedotti il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione; che le censure deducono meri argomenti di fatto e richiedono una rivalutazione del giudizio negativo sulle condotte del condannato, sugli esiti delle attività di osservazione e sull'adeguatezza delle proposte trattamentali; che le censure si limitano a riproporre i medesimi elementi ed argomenti dedotti dinanzi al giudice di merito e lamentano che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto apprezzare diversamente la disponibilità all'accoglienza delle associazioni alle quali il condannato si era rivolto, genericamente sostenendo anche che si sarebbe potuto procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori; che tutti gli elementi sono stati vagliati, invece, con completezza dal Tribunale di sorveglianza nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il Co