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Ordinanza — n. 39595/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of defense counsel signature post-2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39595/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was signed solely by the appellant without a registered defense lawyer. The appellant argued for personal submission rights, but the law changed in August 2017 to mandate lawyer signatures for all appeals. Consequently, the court rejected the petition and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally after the 2017 reform are inadmissible unless signed by a defense lawyer registered with the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense counsel signature requirement law reform 2017 personal appeal prohibition court costs and fine difesa obbligatoria diritto a un difensore patrocinio obbligatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUALI MOHAMED nato il 15/09/1966 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA T9 NA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Mohamed Boulai il 05/06/2025 con atto da egli esclusivamente sottoscritto avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 13/03/2025. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il P esiden e