Italian court dismisses appeal against execution order denying drug crime continuation due to lack of planning evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Leo Criaco's appeal against the execution order inadmissible, upholding the denial of crime continuation. The lower court found no evidence that Criaco planned the subsequent drug offenses from the moment of the first crime, citing the temporal gap, different locations, and distinct contexts. Consequently, the acts were deemed independent criminal resolutions rather than a continuous scheme, warranting no leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: The court established that the absence of evidence regarding premeditation between distinct drug offenses, evidenced by temporal distance and differing circumstances, precludes the application of the crime continuation institution.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIACO LEO nato a AFRICO il 25/06/1973 avverso l'ordinanza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Leo Criaco è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato in materia di stupefacenti, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (sempre della stessa specie) tenuto conto della distanza temporale intercorsa tra di essi, dei diversi luoghi di consumazione, delle diverse modalità e contesti in cui si sono verificati e della non coincidenza dei concorrenti in dette violazioni di legge.
In tale contesto i reati commessi sono riconducibili, quindi, ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025