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Ordinanza — n. 39593/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogicality regarding unitary intent in drug trafficking.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39593/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of no unitary intent in drug trafficking cases, citing temporal distance and different execution methods. The court rejected these arguments as they do not render the decision manifestly illogical, relying on established case law regarding the assessment of criminal intent.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the contested decision is not manifestly illogical, even when temporal gaps or varied execution methods exist in drug trafficking cases, as these factors do not automatically negate unitary intent.

Parole chiave

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unitary criminal intent drug trafficking offenses cassation inadmissibility manifest illogicality criminal execution proceedings traffico internazionale di stupefacenti reato a distanza reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAMARA MARIO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 23/08/1969 avverso l'ordinanza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Mario Palamara ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che distanza temporale, diversità delle modalità di realizzazione dei reati, parziale diversità di correi, sono indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria in presenza dei quali non è manifestamente illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che, nel caso in esame, in presenza di reati di traffico di sostanza stupefacente commessi, mediante importazione da due diversi stati del Centro e del Sud del continente americano, a quasi un anno di distanza, con modalità organizzative diverse ed una evidente componente di estemporaneità nei reati del processo celebrato davanti alla Corte di appello di Milano (in cui, infatti, risulta anche che una parte dello stupefacente andò perduto), ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato i successivi non potessero essere stati programmati "almeno nelle loro linee essenziali";

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il prØsid