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Ordinanza — n. 39588/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-specialist lawyer signature on new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39588/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the new grounds were not signed by a lawyer enrolled in the special register. The appellant, Gianluca Costanzi, submitted the request through Avv. Alessandro Bizzarri, who is not listed in the required special roster. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.; Appeals must be signed by lawyers enrolled in the special register, otherwise they are inadmissible.

Parole chiave

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special lawyer register inadmissible appeal de plano dismissal new grounds signature procedural costs Cassa delle ammende Corte di Cassazione difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZI GIANLUCA nato a TERNI il 25/01/1994 avverso l'ordinanza del 22/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gianluca Costanzi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il reclamo, convertito in ricorso, incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", in quanto l'avv.

Alessandro Bizzarri del Foro di Terni non risulta essere iscritto a tale albo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il pr sident