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Ordinanza — n. 39587/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging the trial court's discretionary judgment on alternative measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39587/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the trial court's decision to grant home detention rather than probation, arguing that his employment required excessive spatial and temporal restrictions. The court held that the suitability of alternative measures is a matter of merit discretion, not subject to cassation review, provided the lower court's reasoning is logical and adequate.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 169 c.p.: The judgment on the suitability of alternative measures to achieve reintegration without recidivism risk falls within the discretion of the trial court and is not subject to review in cassation proceedings.

Parole chiave

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alternative measures discretion home detention vs probation recidivism risk assessment cassation inadmissibility merit judgment review pericolo di reiterazione ricollocamento in un istituto criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 169 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMURO MICHELE nato a PERUGIA il 27/06/1977 avverso l'ordinanza del 29/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Michele De Muro ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - i due motivi di ricorso, che possono essere affrontati congiuntamente, in quanto nella sostanza sovrapponibili, contengano argomenti inammissibili, in quanto rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno delle varie misure alternative (nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto idonea la detenzione domiciliare, ma non l'affidamento in prova) a raggiungere il risultato finale della rieducazione del reo in assenza di pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375); - nel caso in esame, il ricorso si limita ad aggredire il giudizio discrezionale del Tribunale, individuando un travisamento (sulla esistenza di un procedimento pendente per un reato commesso dopo quello in espiazione) che non ha la capacità di disarticolare la motivazione dell'ordinanza, che si regge in modo adeguato con il riferimento all'eccesso di libertà, spaziale e temporale, di cui godrebbe il condannato in regime di affidamento per il tipo di attività lavorativa che svolge (che, peraltro, è la stessa nel cui contesto è stato commesso il reato), ed all'avvenuta concessione in passato di altra misura alternativa dell'affidamento in prova per precedente reato commesso dal condannato che, ad onta dell'esito apparentemente favorevole, non gli ha impedito di tornare a delinquere; - rispetto a questi due argomenti il ricorso si limita a spiegare perché l'attività lavorativa del ricorrente impone necessariamente che non siano apposte eccessive restrizioni spaziali e temporali ai suoi spostamenti ed a rimarcare il tempo decorso rispetto alla precedente espiazione, ovvero due argomentazioni di carattere giustificativo che non evidenziano, però, alcun vizio nel percorso logico dell'ordinanza impugnata sulla esistenza di un pericolo di recidiva in caso di concessione della misura più ampia;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore