Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of special defense counsel signature under 2017 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Giuseppe Falsone inadmissible de plano. The procedural defect stemmed from the appeal not being signed by a special defense counsel registered with the Court, a mandatory requirement established by Law No. 103 of 2017 for acts occurring after August 3, 2017. Consequently, the Court ruled the appeal void ab initio and ordered Falsone to pay the associated legal costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals filed after August 3, 2017, must be signed by special defense counsel to avoid inadmissibility; failure to comply renders the appeal void without need for substantive examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALSONE GIUSEPPE nato a CAMPOBELLO DI LICATA il 28/08/1970 avverso l'ordinanza del 11/10/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso la ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza di Spoleto in data —(4//10/2.v.4-- maggio 20251> è stato proposto personalmente da Giuseppe Falsone e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.