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Ordinanza — n. 39584/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing reduction as generic arguments failed to meet statutory motivation requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39584/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo De Leonardis's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for armed robbery and related offenses. The appellant argued for a significant reduction in the sentence, claiming the first-instance judgment lacked specific reasoning regarding mitigating circumstances. The court rejected this, noting that the lower court adequately detailed the objective gravity of the crime and the specific factual basis for its sentencing decisions, thereby fulfilling the statutory duty of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The duty of motivation is considered fulfilled when the judgment explicitly identifies the relevant elements applied to the sentencing criteria, rendering generic complaints regarding the reduction of the penalty inadmissible.

Parole chiave

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sentencing motivation generic mitigating circumstances armed robbery Cassation inadmissibility penal proportionality violazioni della legge sulle armi traffico aggravato di stupefacenti riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey
Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata
Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LEONARDIS VINCENZO nato a BRINDISI il 01/11/1976 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 03/04/2025, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Vincenzo De Leonardis alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per i reati di cui agli artt. 10 e 14 I.n. 110/75 e 648 cod. pen. Ritenuto, quanto alle doglianze sulla commisurazione della pena e sulla riduzione inferiore ad un terzo della stessa in relazione alle concesse circostanze attenuanti generiche, che «deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen.» (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410 — 01;

Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211582 - 01); i giudici di merito hanno sottolineato l'obiettiva gravità del fatto (la pericolosità dell'arma completa in tutte le sue componenti, con colpo in canna e cane armato), i precedenti penali dell'imputato, negativamente valutabili, il suo comportamento successivo al reato (ha indirizzato gli operanti nel luogo dove si trovava l'arma non rinvenuta immediatamente dopo la prima perquisizione); il maggiore disvalore penale della condotta è, pertanto, ampiamente illustrata e agganciata a dati fattuali non contestati dal ricorso e la ponderazione degli elementi di mitigazione è stata agganciata ad elementi fattuali specifici; che del tutto generica risulta conseguentemente la connessa doglianza riguardo la necessità di un'ulteriore riduzione della sanzione;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il