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Ordinanza — n. 39505/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as liability claim inadmissible under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39505/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant sought a judgment on liability regarding a conviction for the crime defined in Article 73 of the Criminal Code, but the court found this request prohibited by law. Consequently, the appeal was rejected because the Code of Criminal Procedure does not permit such a liability judgment at this procedural stage.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; The claim for a judgment on liability is inadmissible when the law expressly prohibits it, as the procedural system does not allow for such a review in the specified circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility liability judgment prohibition Code of Criminal Procedure procedural costs award Cassa delle ammende imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
20149/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell' art. 444 c.p.p. (condanna per il reato previsto dall'art.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
(condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo a giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge ai sensi dell'art.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen
309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo a giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod.
art. 444 c.p
20149/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell' art. 444 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZIANI MOURAD nato il 25/04/2000 avverso la sentenza del 17/04/2025 del GIP TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 20149/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell' art. 444 c.p.p. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo a giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.