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Ordinanza — n. 39503/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal fine amount, ruling reformatio in peius does not apply to pecuniary penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39503/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the imposed fine violated the principle of reformatio in peius. The appellant argued the penalty was excessive, but the court found the fine exactly matched the agreed-upon amount in the settlement. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990: The principle of reformatio in peius does not apply to pecuniary penalties when the imposed fine corresponds precisely to the agreed amount in the settlement.

Parole chiave

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reformatio in peius pecuniary penalty criminal settlement Cassa delle ammende procedural costs Corte di Cassazione D.P.R. 309/1990 adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
20127/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell' art. 444 c.p.p. (condanna per il reato previsto dall'art.
Art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990
(condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo all'entità della pena inflitta e alla violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla pena pecuniaria;
art. 444 c.p
20127/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell' art. 444 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORE SEBASTIANO nato a AVOLA il 05/05/1981 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; $ R.G. n. 20127/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell' art. 444 c.p.p. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo all'entità della pena inflitta e alla violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla pena pecuniaria;

Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e comunque manifestamente infondato essendo stata inflitta una pena esattamente corrispondente alla richiesta e al patto convenuto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2025.