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Ordinanza — n. 39501/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and repetitive of lower court's already evaluated evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39501/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different evaluation of evidence and recognition of mitigating circumstances, but the Court found these arguments merely repetitive of the lower court's already assessed censure. Consequently, the Court ruled that the appeal failed to confront the specific reasoning of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic or repetitive censure without new arguments renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive censure Italian criminal procedure Supreme Court ruling imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSINI KAIS (CUI 01ZOCB7) nato il 25/11/1978 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; / / R.G. n. 20105/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla sostituzione della pena;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti e, dall'altra, perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 20