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Ordinanza — n. 39499/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the law does not permit challenges to sentence continuity amounts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39499/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Nasr Lassad inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued that the sentence imposed for the continuation of the crime was excessive and requested a congruity review. The court rejected this claim because the specific legal provisions do not allow for such challenges to the calculation of penalties for continued offenses.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 599 bis c.p.p.: The law does not permit appeals regarding the amount of the penalty for the continuation of a crime or the congruity of such penalties.

Parole chiave

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continuation of crime penalty congruity inadmissible appeal procedural costs criminal sentencing commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
20096/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell' art. 599 bis c.p.p. (condanna per il reato previsto dall'art.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
(condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R.
art. 599 bis c.p
20096/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell' art. 599 bis c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASR LASSAD nato il 03/05/1983 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 20096/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell' art. 599 bis c.p.p. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo all'entità della pena inflitta per continuazione e al giudizio di congruità della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.