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Ordinanza — n. 39496/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for procedural preclusion regarding lack of argument in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39496/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for non-punishability due to the minor nature of the offense, but the court found this argument was not raised during the appeal proceedings. Consequently, the claim was rejected as procedurally precluded because it failed to be deduced in the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal argument regarding non-punishability due to particular minor facts is inadmissible if not raised in the appeal judgment.

Parole chiave

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procedural preclusion non-punishability particular minor facts second instance criminal appeal evasione all'obbligo di contribuzione esenzione dalla pena elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
20052/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 385 cod. pen
20052/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMAN PETRE SORIN nato il 12/09/1999 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 20052/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché precluso, non essendo stato dedotto in appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.