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Ordinanza — n. 39495/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being generic and merely reproducing lower court censure without specific legal argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39495/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the recognition of general mitigating circumstances and a reduction in sentencing, but the court found the grounds generic and insufficiently specific. Consequently, the court ruled that the appeal merely reproduced censure already adequately evaluated by the lower court without engaging with the specific reasoning of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of censure already evaluated by the lower court or if it is generic and fails to confront the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal reproduction of censure lack of specific argument procedural costs award sentencing mitigation review Court of Cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
20045/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCATO PAOLO nato a PEDEROBBA il 07/12/1970 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 20045/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.