Cassation appeal dismissed for generic grounds not challenging the lower court's substantive reasoning on non-punishability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishability due to minor offense circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of the appellate court's already evaluated reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a specific legal challenge to the lower court's substantive decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 366, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces criticisms already adequately assessed by the trial judges or if it is generic and does not confront the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOUID ALI nato il 27/01/1982 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 20024/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato prevosto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e della circostanza di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perché generici (anche in relazione al motivo di appello) rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2025.