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Ordinanza — n. 39492/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39492/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ble' Elisa inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the second-instance judgment regarding criminal liability and the existence of intent (dolo). The court rejected the appeal because the arguments were too generic and merely repeated criticisms already adequately addressed by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of censure already evaluated by the judges of the merits or if it is generic and does not confront the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments reproduction of censure criminal liability intent dolo azione civile azione di responsabilità diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLE' ELISA nato a BOLOGNA il 30/07/1974 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 20005/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 341 bis- 582 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza del dolo; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.