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Ordinanza — n. 39491/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39491/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Hyse Naj Blerim inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a specific legal fact pattern under Article 73 of the 1990 Decree. The court rejected this claim because the appeal was too generic and merely repeated criticisms already adequately addressed by the appellate judges.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal is inadmissible if it is merely reproductive of censure already evaluated by the trial court or if it is generic and fails to confront the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reproductive censure Article 73 procedural costs Cassa delle ammende Corte di Cassazione imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
20002/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HYSENAJ BLERIM nato il 02/04/1989 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 20002/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.