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Ordinanza — n. 39490/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal regarding sentence proportionality dismissed as inadmissible under Article 448-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39490/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal regarding sentence proportionality inadmissible. The lower court had convicted the defendant of a crime under Article 73 of the 1990 Decree, and the appeal challenged the proportionality of the penalty. The court ruled that Article 448-bis of the Code of Criminal Procedure explicitly prohibits such appeals, rendering the request legally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 448-bis c.p.p.; The appeal against the proportionality of the penalty is inadmissible as expressly prohibited by law.

Parole chiave

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proportionality appeal inadmissible appeal Code of Criminal Procedure sentence proportionality Article 448-bis commisurazione della pena per stupefacenti sanzioni penali pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 448-bis c.p.p.
309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di congruità della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448 bis c.p.p.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
(condanna per il reato previso dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di congruità della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell'art.
att. 444 e ss c.p.p.
19996/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli att. 444 e ss c.p.p. (condanna per il reato previso dall'art.
art. 448 bis c.p
309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di congruità della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448 bis c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASIELLO COSMO DAMIANO nato a CASSANO DELLE MURGE il 09/07/1979 avverso la sentenza del 28/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 19996/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli att. 444 e ss c.p.p. (condanna per il reato previso dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di congruità della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448 bis c.p.p. non consentito dalla legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.