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Ordinanza — n. 39488/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39488/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39488/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBLADILLO CARDENAS JUAN JOSE' nato il 18/06/2000 avverso la sentenza del 16/04/2025 del TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 19983/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli att. 444 e ss c.p.p. (condanna per I reati previsti dagli artt. 337- 635 c.p.), Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448 bis c.p.p. non consentito dalla legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.

Regesto Legislator

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art. 448 bis c.p; Ordinanza — n. 39488/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 19983/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli att. 444 e ss c.p.p. (condanna per I reati previsti dagli artt. 337- 635 c.p.), Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448 bis c.p.p. non consentito dalla legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.

Parole chiave

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oltraggio alla corte rinuncia al dibattimento orale concussione ammende per infrazione procedurale mancata attuazione degli accordi illeciti disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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art. 448 bis c.p
337- 635 c.p.), Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448 bis c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBLADILLO CARDENAS JUAN JOSE' nato il 18/06/2000 avverso la sentenza del 16/04/2025 del TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 19983/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli att. 444 e ss c.p.p. (condanna per I reati previsti dagli artt. 337- 635 c.p.), Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448 bis c.p.p. non consentito dalla legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.