Cassation court dismisses appeals against Teramo GIP sentencing for drug trafficking due to procedural inadmissibility under Art. 448 bis c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by Veizi Deni and Rrokaj Resul inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged the Teramo GIP's April 2025 conviction for drug trafficking under Article 73 of the 1990 Decree, arguing issues regarding liability and sentence proportionality. The court rejected these arguments because the appeals violated the strict procedural requirements of Article 448 bis of the Code of Criminal Procedure, which limits the grounds for such reviews.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 bis c.p.p.; Appeals against first-instance judgments on criminal liability and sentencing are inadmissible if they do not comply with the specific statutory requirements set forth in Article 448 bis of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VEIZI DENI nato a SPOLETO il 09/11/1999 RROKAJ RESUL nato il 03/06/1996 avverso la sentenza del 17/04/2025 del GIP TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 19975/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli att. 444 e ss c.p.p. (condanna per il reato previsto dall'art.73 d.p.r. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità e alla congruità della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448 bis c.p.p., non consentiti dalla legge; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.