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Ordinanza — n. 39483/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic; appeal fails to address sentencing reasoning in second-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39483/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was deemed generic and failed to engage with the specific reasoning of the second-instance judgment. The appellant challenged the sentencing under Articles 186 and 337 of the Criminal Code but did not provide a targeted argument against the court's motivation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic and does not confront the specific motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing review Cassation procedure procedural costs guida in stato di ebbrezza qualificata gravità della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 186 c.p.
Art. 337 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO FARRUSI GIULIO CESARE nato a BARI il 13/06/1966 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 19946/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 186 C.d.S.- 337 c.p.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.