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Ordinanza — n. 39479/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-punishability due to generic arguments and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39479/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the non-punishability provision for minor offenses and generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as merely repetitive of the trial judges' already evaluated criticisms and lacking specific engagement with the original sentencing reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990; Appeals must be specific and not merely repetitive of lower court reasoning; generic arguments regarding non-punishability or mitigating circumstances are inadmissible if they do not confront the specific motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility non-punishability minor offenses generic arguments rejection repetitive censure review Cassation procedural rules imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990
19897/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHELIFI MOHAMED nato il 11/12/1988 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 19897/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. cit, c causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025