Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and repetition of lower court censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize specific statutory facts and general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments merely repeated censure already adequately evaluated by the trial judges and were too generic to confront the original judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 363-bis, c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely reproduce censure already evaluated by the court of first instance or are generic and do not specifically confront the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BLASI EROS nato a MESSINA il 27/06/1998 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 19896/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. e delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025