Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39475/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as time-barred under Art. 344 bis Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39475/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals inadmissible and ordered the appellants to pay court costs. The appellants argued against the appeal judgment, but the court found the statutory time limit for appeal had expired. Consequently, the court ruled the appeals were manifestly unfounded due to the passage of the procedural deadline.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 344 bis c.p.p.; Appeals must be filed within the statutory period, and failure to do so renders them inadmissible regardless of the underlying judgment's date.

Parole chiave

Generato dall'IA
time-barred appeals procedural deadline Code of Criminal Procedure inadmissible petitions statutory limitation termini di ricorso restituzione del termine scaduto ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 344 bis c.p.p.
pen., per il giudizio di appello; Ritenuti i motivi inammissibili perché manifestamente infondati, essendo decorso il termine di improcedibilità previsto dall'art. 344 bis cod.
art. 344 bis cod. proc. pen
pen., per il giudizio di appello; Ritenuti i motivi inammissibili perché manifestamente infondati, essendo decorso il termine di improcedibilità previsto dall'art. 344 bis cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MULE0 CESARE nato a CATANZARO il 12/01/1981 RANIERI ANDREA nato a SAN VITO SULLO IONIO il 27/07/1979 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 19859/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminato il motivo dei ricorsi, relativi al decorso del termine di procedibilità previsto dall'art.344 bis cod. proc. pen., per il giudizio di appello; Ritenuti i motivi inammissibili perché manifestamente infondati, essendo decorso il termine di improcedibilità previsto dall'art. 344 bis cod. proc. pen. per il giudizio di appello il 25.5.2025, in ragione della data di commissione del reato e della data di presentazione della impugnazione- successiva al 4 ottobre 2021 - e, dunque, dopo la pronuncia della sentenza impugnata (14.4.2025);

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibiké i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.