Italian Court dismisses appeals as time-barred under Art. 344 bis Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals inadmissible and ordered the appellants to pay court costs. The appellants argued against the appeal judgment, but the court found the statutory time limit for appeal had expired. Consequently, the court ruled the appeals were manifestly unfounded due to the passage of the procedural deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 344 bis c.p.p.; Appeals must be filed within the statutory period, and failure to do so renders them inadmissible regardless of the underlying judgment's date.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MULE0 CESARE nato a CATANZARO il 12/01/1981 RANIERI ANDREA nato a SAN VITO SULLO IONIO il 27/07/1979 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 19859/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminato il motivo dei ricorsi, relativi al decorso del termine di procedibilità previsto dall'art.344 bis cod. proc. pen., per il giudizio di appello; Ritenuti i motivi inammissibili perché manifestamente infondati, essendo decorso il termine di improcedibilità previsto dall'art. 344 bis cod. proc. pen. per il giudizio di appello il 25.5.2025, in ragione della data di commissione del reato e della data di presentazione della impugnazione- successiva al 4 ottobre 2021 - e, dunque, dopo la pronuncia della sentenza impugnata (14.4.2025);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibiké i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.