Appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding sentencing and lack of legal basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a first-instance conviction for drug trafficking, arguing the sentence was inconsistent with the requested penalty and that an aggravating circumstance under Article 80 of the Drug Trafficking Law was incorrectly applied. The court rejected these arguments as manifestly unfounded because the imposed sentence was already compliant with the request, and the second ground lacked any legal foundation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 bis c.p.p.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990; Art. 80 D.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible if the first sentence is manifestly unfounded, such as when the imposed penalty is already conforming to the request, or if the grounds for appeal lack any legal basis.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOUAICHA RACHID nato il 27/05/1983 avverso la sentenza del 22/05/2025 del TRIBUNALE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 19837/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli att. 444 e ss c.p.p. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla conformità della sentenza rispetto alla richiesta e alla corretta qualificazione giuridica dei fatti; Ritenuti i motivi inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448 bis c.p.p. il primo manifestamente infondato essendo stata applicata una pena conforme a quella richiesta in cui la circostanza aggravata prevista dall'art. 80 d.P.R. cit. non era stata esclusa, e, quanto al secondo, perchè non consentito dalla legge;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.