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Ordinanza — n. 39470/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible under Art. 448-bis c.p.p. due to lack of legal interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39470/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Abdelmonem Mahmoud Wael Shawky Abdelkhalek inadmissible. The appellant challenged a Brescia Tribunal judgment convicting him under Article 385 of the Penal Code regarding a liability judgment. The court ruled the appeal inadmissible because it lacked the legal interest required by Article 448-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448-bis c.p.p.; Art. 385 c.p.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks the legal interest to contest the judgment, as the law does not permit such challenges without specific grounds.

Parole chiave

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lack of legal interest inadmissible appeal Article 448-bis c.p.p. criminal liability judgment procedural dismissal evasione all'obbligo di contribuzione condono delle spese procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448-bis c.p.p.
(condanna per il reato previsto dall'art.385 c.p.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448 bis .p.p.
Art. 385 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELMONEM MAHMOUD WAEL SHAWKY ABDELKHALEK nato il 11/11/2005 avverso la sentenza del 23/04/2025 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 19792/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli att. 444 e ss c.p.p. (condanna per il reato previsto dall'art.385 c.p.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448 bis .p.p. non consentito dalla legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.