Italian Court dismisses appeals for procedural inadmissibility due to lack of specific factual arguments against the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Rania Gaetano and Rania Raffaele RiccarDO inadmissible. The appellants challenged a Milan appellate court judgment regarding criminal liability for contextual violations of specific articles, arguing for recognition of a mitigating circumstance and general leniency. The court rejected these claims because they merely reproduced criticisms already addressed by the lower judges and failed to engage with the specific reasoning provided in the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 cod. proc. civ.; Art. 366 cod. proc. pen.: Appeals must contain specific arguments contrasting with the lower court's reasoning; generic reiterations of censure without engaging the specific motivation are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RANIA GAETANO nato a CATANZARO il 27/05/1953 RANIA RAFFAELE RICCARDO nato a MAGENTA il 24/05/1996 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 19712/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità per la violazione contestuale degli artt. 221 TULPS e 294 r.d. n. 635 del 1940, per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento della scriminante prevista dall'art. 393 bis cod. pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perchè generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile- i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7novennbre 202