Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction under Article 73 of the Drug Trafficking Law, claiming generic mitigating circumstances and requesting a different factual reconstruction. The court rejected these grounds because they merely reproduced the lower court's reasoning without engaging with the specific evidence or facts established in the first instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, do not confront the reasoning of the lower court, and merely seek a different evaluation of evidence or factual reconstruction without substantive new arguments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSOUR MOUSTAFA ABDEL MONCIM KAMAL nato il 05/12/2002 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 19682/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025