Cassation appeal against dismissal order declared inadmissible as only remedy is tribunal complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the only available remedy against a dismissal order is a complaint to the Tribunal. The appellant, Silvana Oddo, sought to challenge the dismissal of charges against three defendants via cassation, citing alleged motivational defects. The Court ruled that such defects are not reviewable at this stage and that the procedural path was exhausted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 410 bis c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation against an order of dismissal is inadmissible, as the exclusive remedy is the complaint to the Tribunal for procedural defects, which are not subject to cassation review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ODDO SILVANA nato a PALERMO il 06/12/1955 parte offesa nel procedimento c/ CHIBBARO CLAUDIO nato a PALERMO il 21/04/1971 RUFFOLO FRANCESCO nato a COSENZA il 08/01/1966 VENTURA GIULIO nato a PETRALIA SOTTANA il 11/10/1969 avverso l'ordinanza del 29/05/2025 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che la persona offesa Silvana Oddo, tramite il difensore e procuratore speciale, ricorre avverso l'ordinanza di archiviazione assunta dal GIP del Tribunale di Palermo nei confronti di Claudio Chibbaro, Francesco Ruffolo e Giulio Ventura sottoposti ad indagini per vari reati, tra cui falsi e altro;
Rilevato che l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso l'ordinanza di archiviazione è rappresentato dal reclamo dinanzi al Tribunale proponibile soltanto per vizi di carattere processuale ex art. 410 bis cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso per cassazione non è consentito e che, peraltro, si deducono asseriti vizi motivazionali, non sindacabili neppure se valutati dal giudice competente ex art. 410 bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il