Cassation court dismisses appeal against conviction for corruption and bribery due to inadmissibility of grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Vigilante Diego inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Diego challenged his conviction for corruption and bribery, arguing defects in the lower court's reasoning regarding sentencing, liability, and recidivism. The court rejected these claims because the first ground was already properly examined at the trial level, the second relied on facts never considered by the trial judge, and the third was based on an illogical assertion unsupported by the judgment text.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 497 bis cod. pen.; Art. 496 cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it raises grounds already adequately examined by the court of first instance, relies on facts not submitted to the trial judge, or asserts illogicality not evident in the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGILANTE DIEGO nato a NAPOLI il 12/08/1972 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Vigilante Diego ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.497 bis e 496 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in punto di mancata applicazione dell'art. 49 comma secondo cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen., è inedito, poiché fa leva su circostanze di fatto (come l'invalidità all'espatrio) mai sottoposte al vaglio del giudice di merito; Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, poiché lamenta un'illogicità della motivazione che non risulta dal testo del provvedimento impugnato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il