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Ordinanza — n. 39362/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and civil party's lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39362/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the Procurator General's appeal inadmissible because it lacked the specific grounds and legal reasons required by the Code of Criminal Procedure. Although the civil party requested a retrial, the court noted they had no interest since civil compensation rulings remained intact following a Constitutional Court decision. Consequently, the appeal was rejected as generic and failing to meet statutory admissibility thresholds.

Regesto Legislator

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Art. 581 comma 1 lett. a) e d) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the exact points of the decision under attack and lacks specific legal and factual grounds supporting the request, particularly when the appealing party has no remaining interest in the criminal outcome.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement civil party interest Code of Criminal Procedure Procurator General appeal violazione dei doveri professionali licenziamento per motivi economici violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 572 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
(capo B), applicando la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., mantenendo ferme però le statuizioni civili in forza della sentenza della Corte costituzionale n.
Art. 581 comma 1 lett. a) e d) cod. proc. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
pen.: difetta l'enunciazione specifica dei capi e dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, nonché dei motivi, che neppure vengono ricondotti ai casi previsti dall'art. 606 cod.
Corte costituzionale n. 173 del 2022
pen., mantenendo ferme però le statuizioni civili in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022;
art. 572 cod. proc. pen
artt. 614 cod. pen
pen., avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha assolto l'imputato D'Addario Nicolino dai reati di cui agli artt. 614 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
(capo B), applicando la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., mantenendo ferme però le statuizioni civili in forza della sentenza della Corte costituzionale n.
art. 606 cod. proc. pen
pen.: difetta l'enunciazione specifica dei capi e dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, nonché dei motivi, che neppure vengono ricondotti ai casi previsti dall'art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: D'ADDARIO NICOLINO nato a SANT'ELIA A PIANISI il 11/12/1945 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; t Rilevato che il Procuratore generale distrettuale ricorre, su istanza della parte civile ex art. 572 cod. proc. pen., avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha assolto l'imputato D'Addario Nicolino dai reati di cui agli artt. 614 cod. pen. (capo A) e 697 cod. pen. (capo B), applicando la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., mantenendo ferme però le statuizioni civili in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022;

Premesso che il ricorso del Procuratore generale fa riferimento all'istanza della parte civile, la quale, però, deve ritenersi del tutto priva di interesse visto che la condanna risarcitoria a suo favore è rimasta ferma; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto privo dei requisiti richiesti dall'art. 581 comma 1, lett.

a) e d), cod. proc. pen.: difetta l'enunciazione specifica dei capi e dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, nonché dei motivi, che neppure vengono ricondotti ai casi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sostengono le richieste; Ritenuto che il ricorso prospetta enunciati generici e indeterminati, privi di confronto effettivo con le ragioni della decisione (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01); Viste le memorie trasmesse dal difensore della parte civile, che non aggiungono argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso del P.G.: peraltro, come detto, la parte civile non ha interesse al procedimento che riguarda soltanto profili penali, poiché le statuizioni civili sono state confermate;

Vista la memoria del difensore dell'imputato che chiede dichiararsi l'inammissibile del ricorso e di condannare la parte civile alla rifusione delle spese in proprio favore; chiarito, su quest'ultimo punto, che impugnante soccombente è la parte pubblica e che pertanto la parte civile non può essere condannata alla rifusione delle spese; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Nulla per le spese delle parti private. Così