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Ordinanza — n. 39360/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed because defendant formally renounced the appeal, making the request inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39360/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Ciotola inadmissible because his defense attorney submitted a formal declaration of renunciation via certified email. Although the defendant initially sought to overturn the second-instance conviction for the crime specified in Article 612 of the Penal Code, the explicit waiver rendered the legal challenge void. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the defendant formally renounces the appeal, thereby extinguishing the right to challenge the judgment.

Parole chiave

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renunciation of appeal inadmissibility of appeal procedural waiver second instance conviction Corte di Cassazione rinuncia al diritto revoca della sospensione condizionale minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
(capo A); Rilevato che il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione sottoscritta anche dal proprio assistito; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTOLA SALVATORE nato a NAPOLI il 23/08/1962 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ciotola Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. (capo A); Rilevato che il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione sottoscritta anche dal proprio assistito; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/11/