Cassation court dismisses appeal against bankruptcy fraud conviction for lack of intent due to negligence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Fornaro Tammaro inadmissible, rejecting his claim of a motivation defect regarding the absence of intent. The appellant argued he should not be convicted of simple bankruptcy fraud without proving dolo, yet the lower court reclassified the act from fraud to negligence-based bankruptcy fraud. The court ruled this reclassification was legally sound because the relevant statute punishes the offense even when committed through negligence rather than intentional deceit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 216 comma primo n.2 legge fall.; Art. 217 legge fall.: The court may reclassify a crime from fraud to simple bankruptcy fraud based on negligence, and an appeal claiming the lack of intent warrants acquittal is inadmissible when the statute explicitly punishes the negligent variant.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORNARO TAMMARO nato a NAPOLI il 18/04/1966 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Fornaro Tammaro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della condanna inflitta in primo grado per il delitto di cui all'art. 216 comma primo n.2 legge fall., ha riqualificato il fatto nella ipotesi di bancarotta semplice ex art. 217 legge fall., procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato dal fatto a lui ascritto per assenza di dolo, è manifestamente infondato, poiché in palese contrasto con il dato normativo che prevede la punibilità del delitto in esame anche laddove sia stato posto in essere a titolo di colpa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/