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Ordinanza — n. 39358/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to attacking evidence evaluation rather than court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39358/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence regarding the destruction of accounting documents, but the court held that cassation reviews only the reasoning, not the factual assessment reserved for the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because it targeted the evaluation of proof rather than the legal justification of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 363, n. 5 c.p.c.; Art. 10 D.Lgs. 74/2000: A cassation appeal is inadmissible if it challenges the factual evaluation of evidence rather than the legal reasoning of the lower court decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility evidence evaluation review legal reasoning vs fact finding accounting document destruction court costs and fines bancarotta fraudolenta documenti bancari irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 363, n. 5 c.p.c.
Art. 216 comma primo n.2 legge Fall.
Art. 223 comma primo legge Fall.
Art. 10 D.Lgs. 74/2000
(capo A) e di cui all'art. 10 D.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEVANO LUIGI nato a NAPOLI il 27/06/1970 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Nevano Luigi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 216 comma primo n.2 e 223 comma primo legge Fall. (capo A) e di cui all'art. 10 D. Lgs. 74/2000 (capo B); Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta riferibilità all'imputato della condotta di distruzione delle scritture contabili, si risolve in una non consentita rilettura del materiale probatorio: il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione;

Ritenuto che il secondo motivo, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 8); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de