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Ordinanza — n. 39357/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as substantive sentencing arguments are not admissible in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39357/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Panico Ciro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Panico argued that the Court of Appeal failed to grant generic mitigating circumstances and recalculate the penalty, claiming a defect in reasoning. The court rejected this because substantive arguments regarding the severity of the punishment are excluded from cassation review when the lower court's decision is sufficiently and logically motivated.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Arguments concerning the determination of the punitive treatment are inadmissible in cassation proceedings if the contested judgment is supported by sufficient and non-illogical reasoning.

Parole chiave

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cassation admissibility substantive sentencing generic mitigating circumstances punitive treatment review defect in reasoning reato economico procedimento per falsità bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANICO CIRO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 30/07/1944 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;Rilevato che l'imputato Panico Ciro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 56 e 640 cod. pen. e artt. 477 e 482 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo che nella specie risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/11/2025