Cassation court dismisses appeal for aggravated threats as motivation defect is manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco Meftah's appeal against the Messina Court of Appeal's conviction for aggravated threats inadmissible. The appellant argued the lower court failed to grant generic mitigating circumstances, but the court found this complaint manifestly unfounded. The decision rests on the established principle that a judge need only reference decisive elements when denying such benefits, a requirement met in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the complaint regarding the denial of generic mitigating circumstances is manifestly unfounded, as the law requires only a congruent reference to decisive elements in the motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEFTAH MARCO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 03/08/1993 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Meftah Marco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata ex art. 612 commi secondo e terzo cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/11