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Ordinanza — n. 39347/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for alleging gross negligence not permitted in cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39347/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gheorghisor Margareta inadmissible regarding a conviction for the crime of gross negligence. The appellant argued that the lower court failed to recognize an instance of gross negligence, but the court noted this argument was already fully examined and rejected by the trial judge with correct legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it merely reproduced previously censured profiles without specific critique of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the court of first instance without providing specific critique of the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility gross negligence crime cassation review limits repetition of arguments procedural dismissal esibizione dei documenti d'identità controllo d'identità inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 497 - bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHEORGHISOR MARGARETA nato il 27/09/1993 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Gheorghisor Margareta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497 - bis cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento di un'ipotesi di falso grossolano, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. paragrafo 4 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/1