Italian Court dismisses appeals against fraud bankruptcy convictions for lack of specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Qian Yangyi and Li Lijianshuang inadmissible. The appellants challenged their criminal convictions for fraudulent bankruptcy, arguing that funds withdrawn from the social treasury were actually payments for their administrative duties. The court rejected these claims because the arguments were generic and lacked specific data required to prove the legitimacy of the withdrawals, such as comparable salaries or hours worked. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against criminal judgments must contain specific factual and legal arguments; generic complaints or mere expressions of dissatisfaction without concrete evidence or specific critique of the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: QIAN YANGYI nato a ZHEJIANG( CINA) il 07/10/1963 LI JIJANSHUANG nato a ZHEJIANG( CINA) il 22/05/1972 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Qían Yangjii'tí Juanshuang ricorrono, con il medesimo atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano / che, previa rimodulazione del trattamento sanzionatorio, ha confermato. l'affermazione di penale responsabilità degli imputati in relazione ai reati di bancarotta a loro ascritti;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione per essere le somme prelevate dalla cassa sociale riconducibilt al pagamento dei crediti per lo svolgimento di incarico di amministratore sociale, è aspecifico perché prospetta deduzioni generiche: invero il ricorso, con il quale si intenda contrastare la condanna dell'amministratore per bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione a prelievi di somme di denaro, deve indicare, a pena di inammissibilità per genericità, gli specifici elementi, in tesi pretermessi, idonei a dimostrare il diritto dell'amministratore al compenso e la congruità delle somme prelevate; tenuto conto che commette il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale l'amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati a titolo di compenso per la funzione svolta, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti (Sez. 5, n. 49509 del 19 luglio 2017, Alija, Rv. 271464).
Il motivo inoltre è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 8 e 9 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del delitto di bancarotta per pagamento preferenziale della fallita in favore di altra società dalla stessa partecipata, è aspecifico perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritti e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm