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Ordinanza — n. 39344/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of merit regarding sentencing justification for continued crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39344/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Spiccia Concetta Nunziata inadmissible after reviewing the procedural history of her criminal case. The appellant challenged the second-instance court's decision to increase her sentence by four months due to the continuation of crimes, arguing a violation of Supreme Court precedents regarding sentencing motivation. The court rejected this claim, finding the base sentence was set at the statutory minimum and the additional punishment for the satellite crime was adequately justified in the written reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court has sufficiently motivated the increase in penalty for continued crimes, even if the appellant cites conflicting precedents, provided the base sentence aligns with the statutory minimum and the additional term is logically derived from the facts.

Parole chiave

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continuation of crimes sentencing motivation inadmissible appeal statutory minimum penalty Cassation procedure bancarotta fraudolenta truffa in materia di credito reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 595 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite Pizzone
L'imputato, per mezzo del difensore, propone un unico motivo di ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice di rinvio motivato in relazione all'aumento disposto, a titolo di continuazione, per il reato satellite, secondo quanto insegnano le Sezioni Unite Pizzone.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPICCIA CONCETTA NUNZIATA nato a PATTI il 08/12/1970 avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Spiccia Concetta Nunziata ricorre avverso la sentenza, con la quale la corte di appello di Messina, quale giudice del "secondo" rinvio, riconosciuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Patti del 25 ottobre 2017, ha applicato nei confronti dell'imputato la pena di tre anni e mesi quattro di reclusione.

A tale decisione si è pervenuti attraverso le seguenti fasi processuali: - il Tribunale di Patti con sentenza resa il 27 gennaio 2021 e confermata integralmente dalla Corte di appello di Messina con sentenza resa il 19 settembre 2022 affermava la penale responsabilità dell'imputata per avere, in concorso con l'amministratore unico della società "Melograno s.r.l." (dichiarata fallita dal Tribunale di Patti con sentenza del 13 settembre 2010), stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda con il quale la società fallita concedeva in affitto alla società "Coccinella Uno s.r.l.", di cui era amministratore unico la Spicca, tutti i punti vendita e tutta la merce esistente in magazzino, così distraendo la somma totale di euro 143.016, 40; - la quinta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 41337 dell'il luglio 2023, annullava la sentenza di appello, limitatamente alla posizione della Spiccia, con riferimento al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di quella sentenza e quelli giudicati con sentenza del Tribunale di Patti dei 25 ottobre 2017, per aver il giudice di appello negato il vincolo della continuazione sul presupposto, erroneo, della non irrevocabilità della sentenza avente ad oggetto i reati satellite; -la Corte di appello di Messina, pronunciandosi in sede di rinvio, riconosceva il vincolo della continuazione e quantificava la pena in complessivi anni tre e mesi quattro di reclusione: anni tre per il reato oggetto del presente processo, aumentata di mesi quattro di reclusione per il reato di cui alla sentenza definitiva resa dal Tribunale di Patti il 25 ottobre 2017; - la prima sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 36881 del 27 giugno 2024, annullava di nuovo la sentenza impugnata, sia per la mancata valutazione di una istanza di legittimo impedimento sia per omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena base e di quella applicata a titolo di aumento per il reato satellite; - la Corte di appello di Messina, pronunciandosi nuovamente in sede di rinvio, addiveniva all'irrogazione del medesimo trattamento sanzionatorio in precedenza disposto.

L'imputato, per mezzo del difensore, propone un unico motivo di ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice di rinvio motivato in relazione all'aumento disposto, a titolo di continuazione, per il reato satellite, secondo quanto insegnano le Sezioni Unite Pizzone. Il motivo è manifestamente infondato, tenuto conto che la pena base è stata fissata in corrispondenza del minimo edittale e che la misura dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione (appena mesi quattro) è stato adeguatamente giustificato (cfr. pagg. 4 e 5).

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d