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Ordinanza — n. 39332/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39332/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance acquittal on multiple charges, arguing procedural flaws regarding the crime under Article 497 bis and sentencing issues. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints unsuitable for review and were not new arguments, falling within the discretionary realm of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or lacking new arguments are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints lack of new arguments Article 497 bis sentencing discretion documenti d'identità uso di false generalità inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.
art. 497 bis cod. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen.
art. 69 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGLIUZZA FRANCESCO nato a PALERMO il 18/03/1970 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Agliuzza Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha prosciolto il predetto imputato da numerosi capi di imputazione, confermandone la condanna soltanto per i delitti di cui all'art. 497 bis cod. pen. contestati ai capi 6) e 7), e procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto si risolve in mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo, attinente a vari profili relativi al trattamento sanzionatorio è inammissibile, in quanto: - i motivi che deducono vizio di motivazione in punto di recidiva e di aumento di pena per la continuazione sono inediti; - il motivo- che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 6), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così