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Ordinanza — n. 39330/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as specific and inadmissible due to lack of factual review power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39330/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Diop Balla Birame inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning regarding his criminal liability, but the court found the arguments were non-specific and merely repeated previously rejected points. The court ruled that the appellate judgment was not a factual review but a legal assessment, which the Supreme Court lacks the authority to re-evaluate.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is non-specific and fails to provide new facts or arguments, as the Supreme Court cannot substitute its own factual assessment for that of the appellate court.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-specific grounds factual review power criminal liability Supreme Court jurisdiction falsificazione di monete uso di un documento falso riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 455 cod. pen
art. 453 cod. pen
pen., in relazione all'art. 453 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP BALLA BIRAME nato il 04/01/1972 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Diop Balla Birame ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, ne ha confermato per il resto la condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen., in relazione all'art. 453 cod. pen.; Ritenuto che l'unico di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è aspecifico e in fatto: - è fondato su argomenti che ripropongono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, come si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione (cfr. pag.

3) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; - invoca una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il